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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende - Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere" ed in particolare l'art. 28 che, al secondo comma, stabilisce che la Giunta Regionale detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi e approva il capitolato generale da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse;
Attesa l'urgenza di fornire alle Aziende sanitarie gli indirizzi per razionalizzare ed omogeneizzare l'acquisizione di beni e servizi, individuando modelli di acquisto regionali per uniformare le condizioni di contrattazione e formazione dei prezzi;
Considerata la proposta di "Capitolato generale per la fornitura di beni e servizi", alla cui stesura ha provveduto una apposita Commissione Tecnica che ha all'uopo operato presso l'Agenzia sanitaria regionale, come da comunicazione del Direttore Generale dell'Agenzia stessa prot. n. 4798 dell'11 febbraio 1998, conservata agli atti del Servizio Pianificazione Risorse e Procedure;
Ritenuta pertanto, la necessità di procedere alla approvazione del capitolato generale suddetto, in adempimento di quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, della L.R. n. 50/94;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Pianificazione Risorse Procedure Dott.ssa Laura Testi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma della Legge regionale 19 novembre 1992 n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541/1995;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità e Servizi Sociali Dott. Francesco Taroni, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione sopra citata;
Su proposta dell'Assessore alla Sanità; A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
di approvare il "Capitolato generale per la fornitura di beni e servizi" da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse, così come articolato nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che all'approvazione degli schemi di capitolato speciale (ex art. 28 L.R. 50/1994) si provvederà con successivi atti di Giunta.
ALLEGATO A
ART. 1 - NORME GENERALI
Le condizioni e le clausole generali di cui al presente Capitolato Generale si applicano alle forniture di beni e servizi, compresi i necessari lavori di installazione, occorrenti per il funzionamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (o dell'Azienda Ospedaliera) di seguito indicata quale "Azienda", nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Alle stesse norme sono assoggettate le locazioni di beni mobili ed i noleggi nonché le vendite di materiale, mobili e attrezzature tecnico-economali e sanitarie, anche fuori uso, nonché la riparazione e la manutenzione di beni mobili e di beni mobili registrati in dotazione all'Azienda, effettuate da terzi. Resta salvo quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 1992 in ordine alla cessione di beni cancellati dall'inventario per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione. Sono invece esclusi i lavori edili, per i quali restano ferme le disposizioni che espressamente li riguardano. Le acquisizioni di beni e servizi hanno luogo mediante esperimento di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata, fatto salvo il ricorso al sistema in economia, che resta disciplinato da apposito regolamento. La locazione di beni mobili, comprese le apparecchiature, può essere disposta con la procedura della locazione finanziaria, nei casi consentiti dalla legge, previo esperimento di gara a licitazione privata o appalto concorso o mediante trattativa privata. Gli approvvigionamenti, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura sono altresì disciplinati da Capitolati Speciali o da altra idonea documentazione anche in deroga al presente Capitolato Generale. In tal caso, i contraenti sono tenuti all'osservanza di tali speciali condizioni, ferma restando, per quanto in essi non previsto, l'applicabilità del Capitolato Generale. I termini indicati nei contratti, sia per l'Azienda che per il fornitore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui. Ove siano indicati i mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Quando l'ultimo giorno cade di domenica, o in giornate festive o comunque non lavorative, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Azienda da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. Anche le comunicazioni all'Azienda, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con ricevute di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Azienda, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata. La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, della avvenuta notifica e, alla data delle stesse, viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini. La sottoscrizione dei capitolati o anche la sola presentazione dell'offerta, sulla base dell'invito trasmesso dall'Azienda, implica per gli offerenti l'accettazione incondizionata di tutte le relative clausole e condizioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.. E' di regola esclusa la sottoscrizione da parte dell'Azienda di clausole predisposte dai fornitori ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.ART. 2 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Salvo diversa disposizione contenuta nel bando di gara, nella lettera d'invito o in altra idonea documentazione, per la partecipazione alla gara vanno osservate le seguenti modalità. Le offerte devono essere predisposte su carta da bollo competente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente e redatte a mano con inchiostro, o a macchina, senza alcuna cancellatura. Le offerte debbono pervenire all'Azienda entro i termini indicati nelle lettere invito o nei bandi, racchiuse in apposita busta debitamente sigillata e controfirmate nei lembi di chiusura nella quale non deve essere inserito alcun altro documento. La busta sigillata contenente l'offerta deve, inoltre, essere racchiusa in un'altra busta più grande, nella quale siano compresi i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa, portante all'esterno, oltre all'indirizzo dell'Azienda anche l'oggetto della gara ed il nome della ditta mittente, nonché gli estremi della lettera invito o del bando che indice la gara. Devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta o da altra persona abilitata ad impegnare l'offerente. L'offerta deve indicare:La documentazione da allegare all'offerta è la seguente:
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale o la lettera d'invito possono prescrivere la presentazione di idonea campionatura, opportunamente sigillata e riconoscibile, dei beni da fornire.
I campioni deteriorabili presentati dalla Ditta dichiarata aggiudicataria o la parte di essi non utilizzata per le prove fisico e/o cliniche e/o tecnico merceologiche disposte dall'Azienda, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall'Azienda per tutta la durata del contratto a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'Azienda si riserva la facoltà di prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto: ciò al fine di accertare, direttamente o mediante appropriate perizie od analisi, da effettuarsi presso qualificate strutture tecnico-scientifiche, pubbliche o private, la corrispondenza dei beni stessi alle condizioni pattuite. I campioni sono sempre prelevati in numero adeguato, a caso, eguali nella misura ed omogenei nella composizione.
Sugli involucri dei campioni, sigillati in modo idoneo, si appongono sia la firma dell'incaricato dell'Azienda, sia quella del fornitore o di un suo incaricato, se presente.
Uno dei campioni prelevati è posto a disposizione del fornitore.In caso di assenza, per qualsiasi causa, del rappresentante della Ditta, debitamente convocato, i campioni sono prelevati alla presenza di due testimoni.
In caso di non corrispondenza ai requisiti richiesti, le spese peritali saranno poste a carico del fornitore.
L'Azienda può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita del sigillo o marchio dell'Azienda, è messa a disposizione, prima dell'aggiudicazione, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati nel bando di gara, nel Capitolato Speciale o nella lettera di invito di chiunque intenda prenderne visione.
ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva, mediante consegna di:La restituzione della cauzione definitiva può aver luogo solo a seguito dell'approvazione del collaudo dell'intera fornitura.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva quando la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo. Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti forniture. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. Per la vendita di materiale fuori uso o di altri beni mobili, l'Azienda può, di volta in volta, definire l'ammontare del deposito cauzionale e le modalità del suo versamento.ART. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
I criteri e le modalità di aggiudicazione devono essere conformi alle norme previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, secondo quanto specificato nel bando e nella lettera d'invito.Sono ritenute nulle e, comunque, non valide:
Nelle procedure aperte e ristrette, all'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, possono partecipare i rappresentanti delle ditte concorrenti.
E' in facoltà di chi presiede la gara di sospendere la procedura o di non far luogo all'aggiudicazione, anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora lo reputi necessario nell'esclusivo interesse dell'Azienda dandone congrua motivazione. Nei casi in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa i bandi di gara o le lettere invito dovranno indicare, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione sulla base dei quali sarà individuata l'offerta più vantaggiosa, quali il prezzo, il costo di utilizzazione, le caratteristiche funzionali, estetiche, l'assistenza tecnica, le garanzie, nonché il termine di esecuzione o di consegna. L'Azienda può richiedere, ove lo ritenga opportuno, per la valutazione di tali elementi, il parere di una commissione all'uopo nominata. L'esame e la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi dovranno essere completati prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica. In caso di più offerte di eguale importo, l'aggiudicazione ha luogo mediante esperimenti di migliorie o, a giudizio di chi presiede la gara, tramite sorteggio. Le offerte di migliorie sono presentate in forma scritta. Delle operazioni di aggiudicazione deve essere redatto apposito verbale. L'aggiudicazione è approvata dall'Azienda appaltante con apposito atto deliberativo in esito ai risultati della gara ed è comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o altra modalità prevista all'art. 1, alla ditta vincitrice. A partire dalla data indicata nella predetta comunicazione quale inizio della fornitura, somministrazione o espletamento del servizio decorrono per l'aggiudicatario gli obblighi di cui al presente capitolato generale, al capitolato speciale e ad ogni altro documento idoneo inerente alla formalizzazione del rapporto contrattuale ed alla sua regolare esecuzione. Nell'asta pubblica e nella licitazione privata il verbale di aggiudicazione definitiva tiene luogo di contratto. L'impegno contrattuale così assunto ha efficacia: per l'Azienda dalla data di esecuzione dell'atto deliberativo di convalida dell'esito della gara; per l'impresa dal momento di aggiudicazione. Nei casi in cui sia necessaria la stipulazione di un contratto questo avrà efficacia dal momento dell'approvazione.L'Azienda ha facoltà, dandone congrua motivazione di non provvedere ad alcuna aggiudicazione.
ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Salvo che si tratti di gara con aggiudicazione seduta stante, ove il verbale di aggiudicazione non assuma valore di contratto, la stipulazione del contratto deve avvenire in una delle forme previste dall'art. 29 della L.R. n. 50 del 1994 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.Alla stipulazione del contratto provvede il Direttore Generale o un suo delegato.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione la ditta, a pena di decadenza, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per la formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi compreso il deposito cauzionale definitivo.Qualora la ditta non provveda nel termine stabilito, l'Azienda ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora, provvedendo ad avanzare richiesta di risarcimento dei danni conseguenti dall'affidamento a terzi della fornitura.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto: bolli, diritti, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese derivanti dall'esecuzione del contratto:
ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'esecuzione del contratto ha inizio successivamente alla stipulazione dello stesso, ove non sia diversamente disposto negli atti di gara o nel contratto.L'Azienda ha la facoltà, in qualsiasi momento, di far eseguire da propri incaricati all'atto della consegna, del montaggio e dell'installazione controlli, verifiche, prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati; di vigilare in genere sull'andamento dell'esecuzione del contratto anche in relazione ai tempi previsti per la consegna. Le modalità per l'effettuazione delle operazioni suddette sono stabilite dai capitolati speciali.
Qualora i prodotti forniti non presentino le caratteristiche richieste, gli stessi sono respinti con conseguente obbligo della ditta di provvedere alla loro sostituzione. In questi casi l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di consegna.I soggetti incaricati delle verifiche redigono, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, apposito verbale recante l'evidenziazione delle manchevolezze, dei difetti e delle inadempienze eventualmente riscontrate.
La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, nei tempi, negli orari in cui i magazzini sono aperti, secondo le modalità di volta in volta stabilite mediante ordine scritto, dai competenti Uffici dell'Azienda. L'espletamento del servizio ha luogo secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e/o nel contratto. La ditta fornitrice deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (imballaggio, assicurazione, facchinaggio, ecc., a norma di legge). Gli imballaggi, in particolare, devono rispondere alle speciali prescrizioni normativamente prescritte per ciascuno di essi. Sono pure ad esclusivo carico del fornitore tutte le pratiche, relative alla fornitura o all'espletamento del servizio, che attengono alla regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche sanitari. Di ciò lo stesso risponde in proprio, sollevando l'Azienda di ogni e qualsivoglia responsabilità.Per ogni consegna o per servizi di carattere speciale, il fornitore deve presentare, all'addetto dell'Ufficio responsabile, la documentazione prescritta dalla legislazione vigente.
La firma per ricevuta del bene consegnato o dell'avvenuta prestazione di servizio, non impegna l'Azienda circa la loro regolare esecuzione o per quanto riguarda il loro collaudo, riservandosi l'Azienda la possibilità di comunicare, per iscritto, le proprie osservazioni e contestazioni.Nessun ritardo, a qualsiasi causa o motivo dovuto, è consentito nella consegna dei beni ordinati o nel regolare espletamento del servizio. In presenza di inadempimenti parziali o totali, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, oltre ad applicare le penali di cui al successivo articolo, ove lo ritenga opportuno, provvederà a rifornirsi del bene o a fare eseguire il servizio ad altri, addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.
Quando la mancata consegna totale o parziale o le carenze nell'esecuzione del servizio si verifichino per più di una volta, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.ART. 7 - COLLAUDO DELLA MERCE, CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'
I beni non passano in proprietà dell'Azienda ed i fornitori non acquistano il diritto al pagamento del relativo prezzo se non dopo la consegna definitiva, il collaudo e l'accettazione degli stessi.Il collaudo del bene consegnato viene effettuato dall'Azienda ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 22 del 1980 e, ove questi ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere nei termini esposti nel precedente art. 2.
Per i generi di ordinario consumo l'attestazione della conformità della merce è effettuata dal responsabile dell'Ufficio ricevente o suo delegato.Nel caso di rilevata difformità dei beni o servizi forniti, rispetto alle caratteristiche previste nei Capitolati Speciali, nel Disciplinare Tecnico e/o nella lettera di invito, l'Azienda ha diritto di rifiutare la fornitura e l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, nel termine indicato dal contratto, alla sua sostituzione con beni o prestazioni rispondenti ai requisiti prescritti.
In ogni caso l'accettazione con presa in carico non esonera l'aggiudicatario da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa, ma che vengano rilevati in seguito. Il Capitolato Speciale, il Disciplinare Tecnico e/o la lettera di invito indicano la documentazione da produrre ai fini dell'accettazione e/o del collaudo, nonché le modalità di esecuzione dello stesso.Alle operazioni di collaudo l'aggiudicatario può farsi rappresentare da propri incaricati.
Qualora non sia possibile periziare tutta la merce al momento dell'arrivo, le eventuali contestazioni su quantità, qualità e confezionamento del bene consegnato, avranno luogo quando, all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo. Sia nel caso in cui la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti evidente, sia ciò che emerga dalle perizie di cui al precedente art. 2, l'Azienda ha il diritto di respingere i beni che all'atto della consegna risultino di caratteristiche diverse dai campioni depositati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal caso, la parte fornitrice, oltre alla rifusione delle eventuali spese peritali sostenute, deve provvedere alla sostituzione dei beni contestati, nei termini stabiliti dal capitolato speciale o da altra idonea documentazione surrogatoria, con altri corrispondenti alla qualità prescelta. Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati e sostituiti nei termini di cui sopra, l'Azienda, esclusa ogni responsabilità per eventuale perdita o deterioramento durante il temporaneo periodo di custodia, si riserva la facoltà di procedere all'acquisto in danno del fornitore inadempiente dei beni contestati, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri diritti ed il risarcimento degli ulteriori danni. In ogni caso, a titolo di penale, la Ditta fornitrice è tenuta a pagare un importo pari al 5% del valore della merce in contestazione, oltre alle eventuali maggiori spese sostenute dall'Azienda. La penalità è trattenuta sul deposito cauzionale o sull'ammontare dei pagamenti dovuti alla ditta fornitrice. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per la consegna di beni in quantità inferiori a quelle ordinate. La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore, nel termine fissato dal capitolato speciale o da altra idonea documentazione, è considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda ha il diritto di agire nei termini di cui sopra. Dell'inadempimento fanno prova, i processi verbali a firma dell'incaricato dell'Azienda e del fornitore o di un suo incaricato, se presente. In caso di mancata presenza, per qualsiasi causa, del rappresentante della ditta, debitamente convocato, i processi verbali di cui sopra, sono redatti alla presenza e con la firma di due testimoni.ART. 8 - FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO
Salvo diversa indicazione contrattuale nonché per i contratti di somministrazione di prodotti deperibili in cui la sostituzione deve essere immediata, l'aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo, o dalla data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con cui l'Azienda comunica il rifiuto, ove l'aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo.L'Azienda non risponde del furto, dell'incendio o comunque del deperimento delle partite rifiutate.
ART. 9 - GARANZIA
L'aggiudicatario garantisce i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di dodici mesi dalla data di positivo collaudo, salvo diverso periodo stabilito in contratto. L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare dai beni forniti, a proprie spese, tutti i difetti, dipendenti da:Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti, l'Azienda può far eseguire da altri quanto necessario per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, addebitandone il relativo importo all'aggiudicatario.
ART. 10 - QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE
La quantità dei beni da fornire indicate nei capitolati speciali o in altra documentazione surrogatoria hanno valore puramente indicativo e non tassativo. Di conseguenza il fornitore ha, di norma, l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di 1/5, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto, fatta salva una diversa determinazione del capitolato speciale.ART. 11 - PREZZI
Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo o la percentuale di sconto o la percentuale di aumento praticato s'intendono fissi, impegnativi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, cosicché la ditta aggiudicataria resta obbligata alla prestazione anche nei casi di sopraggiunte difficoltà nell'esecuzione del contratto o di sopravvenuta onerosità dello stesso, rinunciando ad ogni e qualsiasi revisione di prezzo, salvo quanto previsto dall'art. 1467 c.c. I prezzi, se riferiti alle quotazioni riportate nei listini, nei bollettini ed in altre pubblicazioni edite a cura di enti, associazioni e organizzazioni preposte o riconosciute idonee, possono subire durante il corso della fornitura variazioni solo in rapporto alle modifiche delle quotazioni stesse.ART. 12 - PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO
I termini di pagamento sono fissati a 90 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di cessione di credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della predetta notifica.ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto, senza il consenso scritto dell'Azienda, l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.[3][3] Le cessioni ed i subappalti disposti senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle, fanno sorgere nell'Azienda il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore e maggiore danno. Nel caso di subappalti autorizzati, resta immutata la responsabilità della ditta contraente, la quale continua a rispondere pienamente ed in solido con il subentrante di tutti gli obblighi contrattuali. L'Azienda può chiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.ART. 14 - RITIRO DEI MATERIALI VENDUTI
Salvo diversa disposizione, i materiali venduti dall'Azienda non possono essere ritirati, se non previa consegna all'ufficio competente della quietanza comprovante il versamento dell'importo corrispondente alla vendita.ART. 15 - PENALITA'
L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penali, il cui ammontare è stabilito nel capitolato speciale e/o nella lettera di invito quando:ART. 16 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture o del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto. La ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda da qualsiasi azione che al riguardo le venisse mossa. L'aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio o della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale da esso dipendente.ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:ART. 18 - COLLEGIO ARBITRALE (*)
Le controversie che insorgessero tra le parti, relative alla interpretazione e/o applicazione delle clausole del presente capitolato, vanno deferite al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c.. Il primo dei tre componenti è nominato dall'Azienda, il secondo è nominato dalla ditta aggiudicataria, il terzo componente, infine, è nominato dai due arbitri precedentemente indicati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale, nei modi previsti dall'art. 810 c.p.c.. Il Collegio arbitrale decide secondo le norme di diritto, ai sensi dell'art. 822 c.p.c., entro il termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina (art. 820 c.p.c.).ART. 19 - ACCETTAZIONE
La ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od eccettuata.[1] valgono le norme in materia di autocertificazione ai sensi della L. n° 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98
[2] come modificato ed integrato dal D. Lgs 402/98[3] In materia di subappalto vale l’art. 16 del D. Lgs n° 402/98 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 358/92 per la fornitura di beni, mentre per la fornitura di servizi vale l’art. 18 del D. Lgs 157/95 come integrato e modificato dal D. Lgs 65/2000